E’ AGEVOLABILE LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI, DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L’ESTERNO E VERSO VANI NON RISCALDATI CHE RISPETTANO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U, (W/m2K), RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
CHI PUÒ ACCEDERE:
tutti i contribuenti che:
– sostengono le spese di riqualificazione energetica;
– posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
E’ possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito.
PER QUALI EDIFICI:
– alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
– devono essere dotati di impianto termico
ENTITA’ DEL BENEFICIO:
è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2020 al 31.12.2020;
per un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 € per unità immobiliare
REQUISITI TECNICI SPECIFICI:
– l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
– deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
– deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:
di tipo tecnico:
– asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;
Inoltre:
– un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi, che può essere riportato:
• all’interno della certificazione del produttore;
• in un’autocertificazione del produttore;
• nell’asseverazione;
– originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
– schede tecniche dei materiali e dei componenti.
di tipo amministrativo:
– fatture relative alle spese sostenute;
– ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
– ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
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CALDAIE A CONDENSAZIONE
GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE
a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione.
CHI PUÒ ACCEDERE:
tutti i contribuenti che:
– sostengono le spese di riqualificazione energetica;
– posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio; In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito.
PER QUALI EDIFICI:
– alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
– devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra.
ENTITA’ DEL BENEFICIO
interventi di tipo:
a) detrazione del 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2021 al 31.12.2021;
b) e c) detrazione del 65%; per un limite massimo di detrazione ammissibile di 30.000 € per unità immobiliare.