Articolo 19 della legge n.241/90 smi e articolo 22, commi 1 e 2 del Dpr n.380/01 smi
Ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del Dpr n.380/01 smi, dell’articolo 19 della legge n.241/90 smi e della Lr n.19/01 smi possono essere eseguiti previa segnalazione certificata d’inizio attività da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/01smi, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/01smi, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/01smi;
- attività edilizia che nella Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per la quale è prevista la SCIA come regime amministrativo.
A sensi della Delibera di GC n. 454 del 6 giugno 2014 è espressamente esclusa l’applicabilità della SCIA per gli interventi di demolizione e ricostruzione o per le varianti ai permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma dei fabbricati ricadenti nella zona A della Variante generale al prg o nella zona A della Variante occidentale.
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